Le ricompense al valor militare sono pubblici attestati dello Stato italiano che hanno la finalità di segnalare come degni di pubblico onore gli autori di atti di eroismo militare, anche compiuti in tempo di pace, purché l’impresa sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono costituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell’autore.

Regolamentate con regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423 Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, e successive modificazioni, agli articoli 1 e 3 troviamo la definizione basilare e gli ambiti di applicazione primari per la concessione di questa particolare onorificenza. Infatti l’articolo 1 recita:

«Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari.»

Mentre all’articolo 3 si stabilisce che:

«Le decorazioni al valor militare sono concesse altrettanto solo altroché a coloro i quali, per compiere con un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all’onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l’atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.»

A partire dalla istituzione del riconoscimento il medagliere è il seguente:

  • Medaglia d’oro al valor militare
  • Medaglia d’argento al valor militare
  • Medaglia di bronzo al valor militare
  • Croce di guerra al valor militare

Le proposte, salvi i casi eccezionali previsti in tempo di guerra, sono vagliate da una commissione militare, costituita appositamente.

Le ricompense sono destinate ad appartenenti alle forze armate (singoli militari o interi reparti non inferiori alle compagnie o ai comandi), agli ex combattenti del Regio Esercito, delle formazioni partigiane, ai comuni, alle province, alle regioni ed ai singoli cittadini.

Il conferimento avviene per decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.